Art. 3.

      1. Al fine di diminuire il peso dei testi scolastici, le case editrici devono prevedere la stampa degli stessi testi scolastici nella forma della dispensa, in allegato al libro di testo in originale, al fine di consentire il deposito dei libri di testo in originale presso gli opportuni armadietti scolastici e di depositare le dispense presso i domicili degli alunni, per permettere un trasporto più agevole del materiale da parte degli alunni stessi.